Ricorso in Cassazione: il termine di 30 giorni opera solo dopo i regolamenti previsti dalla nuova Legge professionale
Fino all’emanazione ed entrata in vigore dei relativi regolamenti esecutivi della L. n. 247/2012, ha trovato applicazione l’art. 50, co. 2, RDL n. 1578/1933, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso al C.N.F. è di 20 giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, giusta il disposto dell’art. 65, co. 1, L. n. 247 cit. che ha così differito l’operatività del termine di 30 giorni previsto dall’art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Corte di Cassazione -pres. Amoroso, rel. Frasca- SS.UU, ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017, con cui era stato rigettato -per difetto di fumus boni iuris– il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò, sentenza del 10 maggio 2016, n. 137).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21113 del 12 settembre 2017