Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva vanamente richiesto al consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di certificato medico che si limitava a dichiarare una sua patologia gastrointestinale. Impugnata la relativa sanzione, il CNF rigettava l’eccezione, ritenendo l’impedimento non assoluto e generico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato in parte qua Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017