Decreto ingiuntivo per compensi a professionista forense - Opposizione - Valutazione del merito della pretesa azionata - Necessità - Mancanza del parere dell'ordine professionale e di parcella- Rilevanza - Limiti.
In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018