Avvocato - onorari - prestazioni professionali - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018
Tariffa professionale approvata con d.m. n. 238 del 1992 - Controversia tra cliente ed avvocato circa il compenso - Emissione di decreto ingiuntivo - Disciplina relativa alla decorrenza degli interessi di mora - Dalla notifica del ricorso - Sussistenza - Fondamento - Dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione - Esclusione.
In tema di liquidazione di diritti ed onorari di AVVOCATO a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942. Peraltro, anche il decreto ingiuntivo, una volta emesso, determina l'ammontare di tale compenso, con la conseguenza che, in questo caso, gli interessi richiesti dal ricorrente decorrono dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018