L’avvocato sospeso disciplinarmente non può accettare mandati professionali e depositare le relative procure in Cancelleria - Cassazione Civile, sentenza del 13 gennaio 2003, n. 326, sez. U
In pendenza di sospensione disciplinare inibente all’avvocato l’esercizio della professione forense, integra violazione della deontologia professionale (“ex” art. 21 del codice deontologico forense 14 aprile 1997) e, quindi, illecito disciplinare l’accettazione di un mandato professionale e il deposito della ricevuta procura presso la cancelleria del giudice competente alla trattazione del relativo processo, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sè soli, dell’esercizio, nella specie precluso, di attività di avvocato.
Cassazione Civile, sentenza del 13 gennaio 2003, n. 326, sez. U