Liquidazione - Procedimento speciale - Cassazione con rinvio - Giudice competente Nell'ipotesi di cassazione con rinvio dell'ordinanza emessa nella speciale procedura, in tema di liquidazione di onorari e diritti a favore di avvocati e procuratori, prevista dalla l. 13 giugno 1942 n. 794, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento annullato, essendo questi dotato di competenza funzionale ai sensi della legge citata (nella specie, l'ordinanza era stata cassata per la mancata statuizione sul rimborso forfettario delle spese generali previsto dalla tariffa forense). ( Cassazione civile, sez. II, 23 maggio 2002, n. 7527)