06/03/2002 Liquidazione - Ordinanza - Spese - Ricorso per cassazioneIl ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 2, cost., contro provvedimenti che abbiano natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge, e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione. Conseguentemente, non è accoglibile il ricorso per cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, con il quale si lamenti l'omesso esame di documenti in quanto ciò può determinare non l'inesistenza, ma un mero vizio di motivazione, come tale, non denunziabile con il ricorso ex art. 111 cost. (Cassazione civile, sez. II, 6 marzo 2002, n. 3197)