Incompatibilità con l'esercizio della professione - Verifica - Periodi anteriori al quinquennio - Limite temporale - Operatività - Fondamento.
In materia di previdenza forense, il potere attribuito alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ex art. 2 della l. n. 319 del 1975, di verificare la sussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione non può essere esercitato oltre il quinquennio antecedente all'accertamento, dal momento che l'esistenza di protratti periodi di verificata incompatibilità non può non incidere sulla continuità dello svolgimento della professione, continuità che rappresenta un elemento indefettibile ai fini della revisione periodica degli iscritti all'albo e che soggiace al predetto limite temporale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13517 del 20/05/2019 (Rv. 653959 - 01)