Iscrizione all’albo dell’avvocato – silenzio assenso- Cass. Sent 16740/2019
Avvocato e procuratore – Procedimento per l’iscrizione ex l. n. 247 del 2012 – Richiesta - Mancata pronuncia del Consiglio dell’Ordine nel termine di legge - Silenzio assenso come regolato dall'art. 20 l. n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
L'istituto del silenzio assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione nel procedimento di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati, come regolato dal nuovo ordinamento della professione forense di cui alla l. n. 247 del 2012, atteso che la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale del tutto incompatibile con la disciplina generale, prevedendo espressamente (art. 17, comma 7, l. n. 247 cit.) che, ove il Consiglio dell'Ordine non provveda all'iscrizione nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale Forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo. (Principio affermato con riferimento ad una ipotesi in cui il Consiglio dell'Ordine non aveva provveduto, nel termine di trenta giorni, su una richiesta di cancellazione dall'Elenco speciale e di contestuale iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati).
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16740 del 21/06/2019