Controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 - Rito applicabile - Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Composizione del Tribunale - Riserva di collegialità - Inosservanza - Conseguenze.
La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24754 del 03/10/2019 (Rv. 655284 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_645