Processo penale - Avvocato che difende una parte contro più parti - Aumento del compenso ai sensi dell'art. 3 della tariffa penale - Obbligatorietà - Esclusione - Facoltà discrezionale del giudice.
L'art. 3 della tariffa penale di cui al d.m. Giustizia n. 127 del 2004 non prevede alcun obbligo, ma solo la facoltà, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito - e, perciò, insindacabile in sede di legittimità - di aumentare il compenso in favore dell'avvocato che difenda una parte contro più parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21906 del 30/08/2019 (Rv. 654911 - 03)