Cassa forense - Rimborso di contributi - Domanda amministrativa - Necessità - Omissione - Conseguenze.
In tema di previdenza forense, la richiesta di rimborso alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ex art. 3, ultimo comma, della l. n. 319 del 1975 (come modificato dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980), dei contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci, deve essere preceduta dalla domanda amministrativa, alla cui omissione consegue l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30670 del 25/11/2019 (Rv. 655881 - 01)