Cancellazione retroattiva dalla Cassa per accertata incompatibilità - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi - Sussistenza - Rimborso dei contributi integrativi - Esclusione - Funzione solidaristica - Configurabilità.
In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30571 del 22/11/2019 (Rv. 655875 - 01)