Avvocato - Onorari -Causa di lesione della quota di legittima - Determinazione del valore - Criterio della quota contestata - Ammissibilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE
ONORARI
VALORE DELLA CAUSA
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 195 del 09/01/2020 (Rv. 656829 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_012, Cod_Civ_art_0553
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