Art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Mutamento del rito - Termine perentorio -Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE
ONORARI
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 186 del 09/01/2020 (Rv. 656826 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2
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186
2020