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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – Cass. n. 412/2020

Norme applicabili -Norme della legge professionale e, in mancanza, del codice di procedura civile - Norme del codice di procedura penale - Applicazione residuale - Fattispecie.

AVVOCATO E PROCURATORE

GIUDIZI DISCIPLINARI

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 28, comma 1, lett. a), c.p.p., per denuncia di conflitto tra il Collegio Distrettuale di Disciplina, quale giudice speciale comminante una sanzione disciplinare ad un avvocato, e il giudice ordinario della controversia in relazione alla quale era stato commesso l'illecito disciplinare).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 412 del 14/01/2020 (Rv. 656658 - 01)

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412

2020