Facoltà di aumento dell'onorario di avvocato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Onere di motivazione - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE
ONORARI
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020 (Rv. 656861 - 02)
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461
2020