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Avvocato e procuratore - responsabilita' civile – Cass. n. 8494/2020

Difensore - Obblighi professionali - Contenuto - Parametri - Diligenza qualificata e buona fede oggettiva - Interruzione del processo - Omessa comunicazione al cliente - Mancata riassunzione ed estinzione del giudizio - Responsabilità del difensore - Sussistenza.

L'avvocato è tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8494 del 06/05/2020 (Rv. 657806 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_2236

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2020