Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione – Cass. n. 10648/2020
Decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali in favore di avvocato - Opposizione proposta con atto di citazione - Decisione assunta con sentenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione
La decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti derivanti da prestazioni giudiziali resa da un avvocato, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, qualora il relativo giudizio, sebbene introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all'esito dell'istruttoria, abbia rimesso le parti al collegio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020 (Rv. 657888 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1