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Avvocato e procuratore - responsabilita' civile – Cass. n. 12127/2020

Responsabilità professionale dell'avvocato - Parametri - Violazione del dovere di diligenza qualificata - Mancata conoscenza della normativa in tema di rinnovazione dell'ipoteca - Sussistenza - Concorso del cliente nella causazione del danno per omessa conoscenza di questioni giuridiche - Esclusione - Fattispecie.

La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli).

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020 (Rv. 658174 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2847, Cod_Civ_art_2878

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cassazione

12127

2020