Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare – Cass. n. 8777/2021
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di terzietà - Manifesta infondatezza - Ragioni - Consigli locali degli ordini degli avvocati - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 102 e 111 Cost. - Manifesta inammissibilità - Fondamento.
In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al profilo del difetto di terzietà del giudice, perché la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione) e il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, peraltro compatibili col diritto comunitario, assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata in tale materia al C.N.F., pur avendo questo anche una funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, i quali ultimi esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, risultando così manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati (artt. 24, 102 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale sollevata con specifico riguardo alle loro competenze disciplinari.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 01)