Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense - Sanzione disciplinare nei confronti di un avvocato - Annullamento dell'elezione di alcuni componenti del CNF intervenuto tra la data della deliberazione in camera di consiglio e la data del successivo deposito della sentenza - Nullità per difetto di costituzione del giudice - Insussistenza - Fondamento.
In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, ove tra la data della camera di consiglio in cui il CNF ha deliberato la decisione e il successivo deposito della sentenza sia stata giudizialmente annullata la nomina di uno o più componenti del collegio decidente, non si determina nullità del provvedimento per difetto di costituzione del giudice, in quanto, ai fini della regolare composizione dell'organo giudicante, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione in camera di consiglio e non il successivo momento del deposito della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6002 del 04/03/2021 (Rv. 660834 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158