Assistenza prestata dal professionista in favore del danneggiato nei confronti dell'assicuratore – Cass. n. 11859/2021
Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - stragiudiziali - Assistenza prestata dal professionista in favore del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Determinazione del compenso professionale compiuta dall'assicuratore - Vincolatività nell'ambito del rapporto d'opera professionale derivante dall'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, conv. con mod. dalla l. n. 39 del 1977 - Esclusione - Fondamento.
Il compenso spettante al professionista per l'attività prestata ai fini della liquidazione di un indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale non è vincolato alla quantificazione che di tale voce sia effettuata dall'assicurazione in sede di liquidazione al danneggiato, atteso che la norma di cui all'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, conv. con mod. dalla l. n.39 del 1977, successivamente modificato dall'art. 5 della l. n. 57 del 2001, non prevede che tale determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di difformità o mancato accordo tra di essi, avendo soltanto la funzione di norma di emersione del reddito professionale con finalità eminentemente fiscali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11859 del 06/05/2021 (Rv. 661175 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233