Procuratore generale presso la Corte di cassazione – Cass. n. 34778/2021
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Ricorso per cassazione - Contraddittore necessario - Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Fondamento.
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione proposto dall'interessato, contraddittore necessario - a parte il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa - è il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, giacché l'art. 68 del r.d. n. 37 del 1934 indentifica nel pubblico ministero presso la S.C. il soggetto che ha il potere di ricorrere alle Sezioni Unite della stessa Corte di cassazione avverso dette decisioni. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso limitatamente alla sua proposizione nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura Generale presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione ricade il consiglio dell'ordine competente, pur se gli artt. 59 e 36 della legge n. 247 del 2012 prescrivono la notificazione del provvedimento reso all'esito del procedimento disciplinare e della decisione del Consiglio Nazionale Forense a questi due organi, restando esclusiva parte anche del procedimento giurisdizionale dinanzi al predetto Consiglio Nazionale Forense il solo magistrato delegato dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 34778 del 16/11/2021 (Rv. 663239 - 01)