Richiesta di liquidazione del compenso – Cass. n. 34888/2021
Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Patrocinio a spese dello Stato - Difensore di ufficio di persona irreperibile - Richiesta di liquidazione del compenso - Dichiarazione formale di irreperibilità - Onere di provare la persistente irreperibilità - Esclusione - Mancata dichiarazione formale di irreperibilità - Assistito "di fatto" irreperibile - Necessità di ulteriore attività - Esclusione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021 (Rv. 662897 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697