Skip to main content

Liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili – Cass. n. 6321/2022

Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali civili - procedimenti sommari - Liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Ampliamento della domanda rientrante nella competenza del giudice adito - Trattazione sommaria ex art. 702-bis c.p.c. - Impugnazione della decisione - Appello - Proponibilità del ricorso immediato per cassazione - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento incidentale) che amplii l'oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un'istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all'art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest'ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall'art. 28, l. n. 794 del 1942.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022 (Rv. 664049 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702

 

Corte

Cassazione

6321

2022