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Svolgimento di attività giudiziale – Cass. n. 5440/2022

Avvocato e procuratore - responsabilità civile - errori ed omissioni - Avvocato - Svolgimento di attività giudiziale - Inutilità già valutabile ex ante in base alla giurisprudenza consolidata - Diritto al compenso - Esclusione - Fattispecie.

 

Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'Avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso. (Nella specie, il difensore aveva spiegato un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5440 del 18/02/2022 (Rv. 664064 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183

 

Corte

Cassazione

5440

2022