L'atto col quale il Consiglio Nazionale Forense stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari degli avvocati in virtù della competenza conferitagli dalla legge n. 1051 del 1957 è un atto normativo emanato da un'autorità non statale nell'esercizio di un autonomo potere regolamentare, che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, 2° comma, delle disposizioni sulla legge in generale; tale atto regolamentare, che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, non è soggetto alle norme sulla vacatio legis, prevista dalla costituzione e dalle preleggi soltanto per le leggi e i regolamenti governativi, con la conseguenza che, dato il carattere di esecutorietà degli atti amministrativi, la tariffa approvata dal detto decreto ministeriale entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Corte di Cassazione n. 8865 del 28 novembre 1987, conforme: 9284/91