Corrispondenza informativa Con riguardo alla liquidazione degli onorari d'avvocato e ai diritti di procuratore, per le spese relative alla corrispondenza informativa con il cliente il riconoscimento del relativo diritto di procuratore non richiede la prova dell'intervenuta corrispondenza, essendo le stesse assistite da presunzione, sempre che risulti non la mera esistenza del rapporto di clientela bensì, attraverso la documentazione o altro elemento idoneo presuntivo, l'effettività della prestazione professionale. Corte di Cassazione, Sez. L, n. 7156 del 1° settembre 1987, da vedere: 6973/87