Accordo - Patronato È valido l'accordo, stipulato tra un avvocato libero professionista e un istituto di patronato, con il quale il primo rinunci, preventivamente, alle competenze e agli onorari relativi ai giudizi conclusisi con la declaratoria di compensazione delle spese o con esito sfavorevole per il cliente, e accetti, per i giudizi conclusisi favorevolmente, solo l'importo delle spese, competenze e onorari liquidato dal giudice a carico della controparte, allo scopo di facilitare, agli iscritti a quel patronato, l'esercizio dei loro diritti verso l'Inps in relazione alla pretesa di ottenere una pensione di invalidità e, perciò, con apprezzabile spirito di solidarietà sociale.
Corte di Cassazione n. 4562 del 6 luglio 1983