Giudizio di Cassazione Nel giudizio di cassazione, potendo la parte esercitare lo jus postulandi esclusivamente mediante il ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo (mentre il procuratore legale non è ammesso a esercitare, in tale sua veste, alcuna attività, salvo quella di procuratore domiciliatario dell'avvocato difensore, munito di mandato ad litem), consegue che il professionista che abbia prestato la sua opera soltanto in veste di avvocato, ancorché sia iscritto nel contempo anche nell'albo dei procuratori, non può chiedere la liquidazione, oltre che degli onorari di avvocato (che gli competono), anche dei diritti di procuratore per singoli atti o attività, perché tali diritti, che non possono essere dissociati dai connessi onorari, spettano esclusivamente al professionista che abbia prestato il proprio ministero difensivo in qualità di procuratore. Corte di Cassazione n. 1672 del 12 marzo 1986