Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - in genere - Procedimento di liquidazione degli onorari dell'avvocato - Interessi moratori - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Decorrenza.
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24973 del 19/08/2022 (Rv. 665548 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224
Corte
Cassazione
24973
2022