Versamento del contributo integrativo in difetto di iscrizione – Cass. n. 24047/2022
Avvocato e procuratore - previdenza - Versamento del contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico dell'avvocato che, pur esercitando la libera professione, non risultava iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del limite di reddito per il sorgere del relativo obbligo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022 (Rv. 665411 - 01)