Assistenza e difesa di più parti - cause riunite Il disposto dell'art. 151, secondo comma, disp. Att. C.p.c., che prevede la riduzione delle competenze e degli onorari in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite, disciplina l'ipotesi in cui per effetto della riunione la rappresentanza, assistenza e difesa di ciascuna parte vittoriosa risulti comunque attribuita a distinti e separati procuratori e difensori; detta norma non incide quindi sull'operatività della disposizione contenuta nell'art. 5, comma quarto, delle Tariffe Professionali Forensi approvate con D.M. 31 ottobre 1985, che, per la liquidazione degli onorari nella diversa ipotesi della rappresentanza e difesa collettiva da parte di un unico procuratore e difensore, prevede un'unica parcella aumentabile per ogni parte, fino al massimo di sei, del 20 per cento. Corte di Cassazione, Sez. L, n. 5554 del 15 maggio 1993, da vedere: 6056/88