29/03/1994 Cass. Sent. civ. 3074/94 Giudizi disciplinari - Ricorso per cassazione L'avvocato, cui il Consiglio Nazionale Forense abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell'esercizio della professione forense, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché la sanzione è - ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 - immediatamente esecutiva e non rileva in contrario la circostanza che col medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione. Cass. Sez. U Sent. 03074 del 29/03/1994