01/04/1995 Indennità di trasferta - giudizio di Cassazione Nel giudizio di Cassazione, in sede di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, non possono essere ricomprese le spese inerenti alla trasferta del difensore dal suo luogo di residenza a Roma, considerato che, essendo unico, su tutto il territorio nazionale, l'albo speciale degli avvocati che possono assumere il patrocinio davanti alle magistrature superiori, non ricorre l'ipotesi di cui al par. undicesimo della Tariffa civile, Tabella A, e che nella determinazione degli onorari relativi alle cause davanti a dette magistrature si è tenuto conto dei maggiori oneri cui può andare incontro il difensore. Da tale liquidazione vanno esclusi anche i diritti di procuratore, non spettanti per il patrocinio davanti alla Cassazione, mentre va riconosciuto il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari, ai sensi dell'art. 15 della Tariffa professionale. Corte di Cassazione n. 3850 del 1° aprile 1995