Ricorso per cassazione - Termine proposizione - Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di liquidazione degli onorari professionali, emessa ai sensi dell'art. 29 legge 13 giugno 1942, n. 794, può proporsi, in caso di mancata notificazione, nel termine di un anno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. senza che rilevi la sottoscrizione per presa visione apposta dal difensore a margine dell'ordinanza. Corte di Cassazione n. 1331 del 21 febbraio 1996