Patto di quota lite ragionieri - Corte di Cassazione n. 2709 del 29 aprile 1982
Non contrasta col divieto di patto di quota lite l'art. 38 del regolamento sulle tariffe professionali dei ragionieri per il patrocinio nelle controversie tributarie, alla cui stregua i compensi sono liquidati in ragione percentuale del tributo risparmiato. Il patto di quota lite ha come elementi essenziali la particolare deroga, per singoli rapporti di patrocinio, alla generale disciplina data nell'ordinamento agli stessi, sotto il profilo patrimoniale, e la derivazione di detta deroga d'apposita convenzione, posta in essere tra il patrocinatore e il cliente per il singolo rapporto, contestualmente alla sua costituzione o nel suo corso, sicché un tale patto non può venire in considerazione, agli effetti del divieto sancitone (art. 2233 c.c.), in ipotesi di determinazione del compenso del patrocinatore in base a una tariffa professionale approvata dalla competente autorità governativa e avente natura di atto amministrativo regolamentare (nella specie: tariffa professionale per i ragionieri e periti commerciali di cui al D.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42), poiché, da un lato, simile tariffa stabilisce per tutti i rapporti di patrocinio degli appartenenti alla categoria, relativi a specificata materia controversa, i criteri di determinazione dei compensi, con carattere di generalità, eguaglianza e astrattezza, così configurando per i rapporti contemplati un'autonoma comune disciplina, e, dall'altro lato, il ricorso all'indicata tariffa per la regolamentazione di un singolo rapporto non integra né presuppone la stipulazione di una convenzione ad hoc.
Corte di Cassazione n. 2709 del 29 aprile 1982