Patto di quota lite - Corte di Cassazione n. 4777 del 21 luglio 1980
Patto di quota lite Il patto di quota lite, attenendo al rapporto di clientela, non è escluso nel caso in cui il compenso pattuito debba essere pagato non dal cliente, bensì da un terzo, cessionario del credito litigioso, in quanto il pagamento del compenso non tocca la natura del patto, ma solo il momento dell'esecuzione delle obbligazioni che con esso sono state assunte. Nell'ordinamento vigente la promessa unilaterale costituisce una figura di negozio causale, nel quale l'astrazione della causa è limitata al campo meramente processuale. Ne consegue che la nullità della causa travolge il patto di quota lite anche nel caso che esso abbia formato oggetto di promessa unilaterale. Il divieto di partecipare alla lite per un interesse che derivi necessariamente dai diritti che il legale è chiamato a difendere (cosiddetto patto di quota lite) è assoluto: esso trova applicazione sia in campo contenzioso sia in campo stragiudiziale e opera anche se il rapporto di clientela si sia instaurato tra avvocati. Il patto di quota lite sussiste anche nel caso in cui il compenso del legale sia stato pattuito non già in una parte dei beni o dei crediti litigiosi, bensì con riferimento alla somma conseguita per il cliente.
(Nella specie il patto di quota lite è stato rinvenuto nella convenzione per effetto della quale il legale, incaricato dal cliente di fargli ottenere le proprie spettanze per l'opera professionale da lui svolta, avrebbe trattenuto l'eccedenza rispetto alla misura minima del compenso richiesto irriducibilmente dal proprio cliente).
Corte di Cassazione n. 4777 del 21 luglio 1980