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Onorari - tariffe professionali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024 (Rv. 670079-01)

Processo - Spese processuali - Difesa di più parti in identica posizione - Compenso - Art. 4 d.m. n. 55 del 2014 - Applicabilità della maggiorazione anche nei casi in cui l'avvocato difenda più soggetti contro le domande proposte da più parti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese processuali l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un solo compenso, ma maggiorato, è applicabile anche nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. (In applicazione del principio la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, in conseguenza del rigetto delle domande proposte da una pluralità di medici specializzandi contro quattro Amministrazioni, tutte assistite dall'Avvocatura dello Stato, nel liquidare le spese di lite aveva applicato l'aumento previsto dal citato articolo 4, tenendo conto del numero delle parti soccombenti).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024 (Rv. 670079-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091