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Onorari - procedimento di liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3241 del 05/02/2024 (Rv. 669997-01)

Sommario - Avvocati - Onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado ex d.lgs. n. 150 del 2011 - Foro del consumatore - Prevalenza - Competenza del giudice di pari grado (corte di appello) rispetto a quello che per ultimo si è occupato della vicenda - Esclusione - Competenza del giudice di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza é dell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che é criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudice adito per ultimo sia la corte d'appello di distretto diverso da quello di residenza del convenuto, poichè non é possibile enucleare in via interpretativa una regola oggettivamente diversa da quella codificata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ufficio giudiziario competente non é quello di pari grado (corte d'appello), nel cui distretto il convenuto abbia la residenza, ma il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania, in base al foro del consumatore, anzichè della Corte d'Appello del medesimo capoluogo, sulla domanda di pagamento dei compensi di avvocato per il patrocinio svolto in più gradi, prima dinanzi al Tribunale di Locri e poi dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3241 del 05/02/2024 (Rv. 669997-01)