Patrocinio statale - ammissione - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024 (Rv. 670001-01)
Liquidazione da parte del giudice - onorari - prestazioni professionali – giudiziali penali - Patrocinio a spese dello Stato - Difensore di ufficio nel processo penale - Spese e onorari per la procedura di recupero degli onorari dall’assistito ammesso al beneficio - Decurtazione ai sensi dell’art. 106 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024 (Rv. 670001-01)