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Consigli dell'ordine - elezioni dei Consigli degli ordini forensi - art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9751 del 11/04/2024 (Rv. 670893-01)

Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Omessa partecipazione a elezioni per mandato infrabiennale - Interruzione della consecutività - Esclusione - Dimissioni anticipate per svolgimento di incarico incompatibile con la carica - Irrilevanza.

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini del rispetto del divieto di terzo mandato consecutivo, previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 113 del 2017, è irrilevante la mancata partecipazione alle elezioni per una consiliatura oggettivamente infrabiennale, poiché, in virtù del comma 4 del citato art. 3, i mandati di durata inferiore ai due anni non vanno calcolati né per il conteggio della consecutività, né per la sua interruzione, e sono, altresì, irrilevanti le dimissioni volontarie presentate dal consigliere, poiché il mandato viene conferito per l'intera consiliatura e va parametrato alla sua durata oggettiva, a prescindere dalla minor durata soggettiva dipesa dalla volontà dell'interessato e dalle ragioni della sua scelta.

 Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9751 del 11/04/2024 (Rv. 670893-01)