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Giudizi disciplinari - procedimento - ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9949 del 12/04/2024 (Rv. 670759-01)

Natura - Conseguenze - Indicazione specifica dei motivi – Necessità - Successiva proposizione di ulteriori motivi - Inammissibilità.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l'atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d'ufficio.

 Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9949 del 12/04/2024 (Rv. 670759-01)