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Giudizi disciplinari - Pronuncia del Consiglio Nazionale Forense - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30886 del 03/12/2024 (Rv. 672859-01)

Cassazione con rinvio - Riassunzione del giudizio - Disciplina applicabile - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

A seguito della cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense, la riassunzione del giudizio avanti a quest'ultimo organo deve avvenire su impulso di parte, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., con la conseguenza che un'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio non impedisce l'estinzione del processo, secondo i principi civilistici e dispositivi che regolano questa materia, mentre in contrario non possono trarsi argomenti dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, il cui art. 59 fissa i principi che regolano il procedimento disciplinare nelle diverse fasi che si succedono dalla formulazione del capo di incolpazione al deposito della motivazione del provvedimento adottato, nonché alle relative notifiche. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di inammissibilità emessa dal Consiglio Nazionale Forense rispetto all'impugnazione proposta dal legale che, in precedenza, aveva omesso di riassumere il giudizio dopo la cassazione con rinvio della decisione del medesimo Consiglio seguita dalla delibera dell'ordine di appartenenza di radiazione).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30886 del 03/12/2024 (Rv. 672859-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393