Onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31431 del 06/12/2024 (Rv. 673097-01)
Procedimento di liquidazione onorari di avvocato - Ricorso ex art. 702bis c.p.c. - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Fondamento - Fattispecie.
Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove, come nella specie, il giudice di prima istanza abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31431 del 06/12/2024 (Rv. 673097-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2