Avvocati – codice deontologico forense – le modifiche previste dalla delibera 636/2025 del C.N.F. - G.U. n. 202 del 1.9.2025
Codice deontologico forense - modifica agli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV (25A04804) (GU Serie Generale n.202 del 01-09-2025) Il Consiglio nazionale forense, consultati i consigli dell'ordine circondariali degli avvocati, nella seduta amministrativa del 21 marzo 2024, ha adottato la delibera n. 636 con la quale ha apportato al Codice deontologico forense le modifiche che seguono:
Gli articoli aggiornati:
Art. 48 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
--- le modifiche previste:
Art. 48, comma 3
L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
Art. 50 - Dovere di verità
1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova, o documenti che sappia essere falsi;
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova, o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, o elementi di prova, o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.
4. l’avvocato non deve impegnare difronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. l’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
7. la violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3 , 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
--- le modifiche previste:
Art. 50, comma 6
L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
Art. 51 - La testimonianza dell'avvocato
1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
--- le modifiche previste:
Art. 51, comma 2
L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
Art. 56 - Ascolto del minore
1. Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse controversie.
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa del reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.
--- le modifiche previste:
Art. 56, commi 1 e 1-bis
1. Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
Art. 61 - Arbitrato
1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L'avvocato nella veste di arbitro:
a. deve di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
b. non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
c. non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
d) deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all'art. 813 del codice di procedura civile. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
7. Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.
Art. 61, comma 3
L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
--- le modifiche previste:
Art. 61, comma 5, lettera d)
d) deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all'art. 813 del codice di procedura civile. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
Art. 61, comma 7
Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
Art. 62 - Mediazione
1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa ali' assunzione dell' incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
II divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui al primo e al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 2, 4, 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
--- le modifiche previste:
Art. 62, comma 3, lettera b)
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
Art. 62, comma 4, dopo la lettera b)
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
nuovo
Art. 62-bis - Negoziazione assistita
1. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
2. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nè riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attività di istruzione stragiudiziale. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
3. L'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
4. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
5. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
--- le modifiche previste:
Titolo IV - Doveri dell'avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)