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Responsabilità civile - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878 - 02)

Difensore - Obblighi professionali - Omissione di informazioni al cliente - Eccezione di inadempimento - Rilevanza causale dell’inadempimento del legale sulle scelte del cliente - Conseguenze in termini di compenso.

L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1460