Agricoltura - riforma fondiaria - assegnazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5283 del 13/05/1995
Di un terreno di riforma fondiaria - Morte dell'assegnatario anteriore al riscatto - mancata designazione del subentrante nel rapporto di assegnazione - Disaccordo fra i coeredi - Scelta del discendente più idoneo ad opera del giudice - Sussistenza dei requisiti dell'erede designato, al momento della decisione.
Nel caso di morte anteriormente al riscatto dell'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria, il quale lasci discendenti in linea retta, ma non abbia provveduto alla designazione del subentrante del rapporto di assegnazione, la mancanza di un accordo fra i coeredi rende applicabile l'art. 7 comma 3 legge 29 maggio 1967 n. 379, il quale devolve al giudice, a prescindere da una eventuale difforme disposizione testamentaria, il compito di scegliere il discendente ritenuto più idoneo previo riscontro dei requisiti obiettivi e subbiettivi fissati dall'art. 16 legge 12 maggio 1950 n. 230. Il possesso di siffatti requisiti in capo all'erede designato deve essere riscontrato con riguardo al tempo della decisione e non a quello dell'apertura della successione, non potendosi dare rilievo ad una situazione di fatto e di diritto eventualmente non più ricorrente al tempo della decisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5283 del 13/05/1995