Divieto di frazionamento di terreni stabilito in relazione al rispetto della minima unità culturale - disciplina ex art. 846 cod. Civ. - inapplicabilità.*
Anche con riguardo alla comoda divisibilità (o meno) di un fondo in comunione non trova applicazione l'art. 846 cod. civ., che vieta il frazionamento di terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura che non rispettino la minima unità colturale, non essendo mai stato attuato il successivo art. 847, che demanda all'autorità amministrativa la Determinazione (zona per zona) della estensione della minima unità colturale. Peraltro al riguardo può rilevarsi una generale esigenza di "produttività" nel senso che è necessario che ogni entità attribuita ad un condividente sia autonoma e funzionale, idonea ad assolvere, pro quota, la stessa funzione economica dell'intero. ( Conf 4493/84, mass n 436391; ( Conf 2861/83, mass n 427775).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1421 del 10/02/1987